In un procedimento giudiziario sia civile che penale, ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), indicato dall’avvocato o dalla parte stessa.

L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile indica che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il Giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, entrambe le parti in causa hanno comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a loro supporto.

Il CTP mantiene la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al proprio cliente e il suo operato consiste nell’adoperarsi affinché il CTU e il CTP dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente (Linee guida per lo psicologo giuridico, art. 13).

Il CTP è dunque un professionista (Psicologo, Psichiatra) che possiede le competenze per poter condurre un’analisi e una valutazione dei costrutti personali e interpersonali della persona, con strumenti propri della sua professione.

In quali casi contattare un Consulente Tecnico di Parte?

Il CTP viene solitamente contattato dall’avvocato in casi giudiziali, ma può essere richiesto anche su libera scelta dalla parte in causa, provvedendo ai contatti con i legali per acquisire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della consulenza tecnica.

Il CTP può intervenire in tutti i casi giudiziali, in particolare:

Vuoi prenotare un incontro?