La normativa sull’affido, con la legge introdotta nel 2006 sull’affido condiviso (legge 54, 8 febbraio 2006), ha visto un cambiamento di direzione rispetto agli anni precedenti, proponendo l’affido esclusivo come eccezionale, a favore di un affido congiunto e condiviso tra i due genitori.

Ciò ha cercato di dare sia ad entrambi i genitori sia al minore stesso la possibilità di “vivere” metà del tempo con il familiare, ma ha provocato serie difficoltà riguardanti il collocamento stesso del minore, oltre che controversie riguardanti aspetti pratico-economici come l’assegnazione della casa coniugale nonché la regolamentazione delle visite, con il rischio di una vera e propria scissione nel bambino, che passa dall’abitazione della mamma a quella del papà in una oscillazione continua.

In tale scenario, “l’attuale normativa mette a disposizione della magistratura strumenti capaci di apportare profondi cambiamenti nella vita del minore, tanto che risulta doveroso auspicare che vengano utilizzati con cautela e ponderatezza, nella consapevolezza del rischio di creare una situazione in cui il figlio si trovi in drammatico conflitto tra le attese e le pressioni dell’uno e dell’altro genitore e il suo desiderio, peraltro legittimo, di non deludere nessuno.” (D.Pajardi, I. Marinelli in Pezzuolo, Ciappi, “Psicologia Giuridica – la teorie, le tecniche, la valutazione”. Hogrefe ed., 2014)

L’iter processuale nella separazione e divorzio

In Italia, il processo di interruzione degli effetti civili di un matrimonio si compone di due parti: la separazione e, successivamente (dopo 3 anni), il divorzio. Entrambi possono essere consensuali o giudiziali. Nella separazione consensuale le parti, supportate dagli avvocati, stabiliscono di comune accordo tutti gli aspetti inerenti la separazione (economici, collocamento dei figli, ecc..), mentre in quella giudiziale, a causa di una discordanza tra le parti, vi è la necessità di una sentenza da parte del magistrato, il quale esaminando il caso specifico e avvalendosi di esperti, disporrà modi, tempi e situazioni in cui la separazione deve aver luogo.

Il CTU nella valutazione

Per poter dare delle disposizioni sui minori, il magistrato può avvalersi di un intervento di un esperto (psicologo, psichiatra o neuropsichiatra infantile), il quale assumendo la carica di Consulente Tecnico d’Ufficio provvederà ad una valutazione sul quadro psico-emotivo e relazionale relativa al nucleo familiare oggetto di relazione, nel rispetto della persona e soprattutto del minore.

Nel frattempo, anche le due parti si possono avvalere di un Consulente Tecnico di Parte, che supervisionerà e si accerterà che la valutazione venga condotta nella tutela delle parti e soprattutto del minore o dei minori coinvolti.

La valutazione della genitorialità

La valutazione della genitorialità è un’area di ricerca multidisciplinare che intende far riferimento ai contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, psicologia sociale o forense, per poter meglio integrare tutti gli aspetti coinvolti, le capacità e le funzioni genitoriali.

La valutazione delle capacità genitoriali può essere richiesta ad un Consulente Tecnico d’Ufficio sulla base del quesito di un Giudice, nei casi:

  • valutazione delle condizioni di rischio e di pregiudizio per la tutela del minore;
  • valutazione per una migliore decisione sulle condizioni di affidamento e di custodia dei minori in caso di separazione dei genitori.

E’ possibile rivolgersi allo Studio di Psicologia per richiedere informazioni o una presa in carico della valutazione della capacità genitoriale in ambito giuridico nei casi descritti.